
STATUTO
DI ASSOCIAZIONE RICREATIVA E CULTURALE
SENZA SCOPO DI LUCRO
******
Art. 01. DENOMINAZIONE
L'Associazione è denominata "EVENT CLUB".
Art. 02. SEDE
L'Associazione ha sede in Castel Guelfo di Bologna.
Art. 03. OGGETTO E SCOPO
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità
di natura ricreativa e culturale ed in particolare di consentire agli
associati di accedere tramite apposito sito Internet a utilità,
intrattenimenti e partecipazione a manifestazioni sportive e culturali
in genere intese come attività del tempo libero e come mezzo
di socializzazione degli associati.
Gli associati che avranno espresso un alto livello di fidelizzazione
all'attività in essere potranno essere invitati dalla direzione
a partecipare ad eventi sportivi di carattere nazionale ed internazionale
senza alcun concorso di spese. L'associazione non può svolgere
attività diverse da quelle ad essa direttamente connesse o
di quelle accessorie, per natura, a quelle statutarie, in quanto integrative
delle stesse.
Art. 04 PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell'associazione è formato da tutti i beni mobili
e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni
o contributi da parte di privati o enti pubblici e privati, nonché
da eventuali avanzi netti di gestione.
Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti
entrate:
- quote associative;
- redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi ed elargizioni di privati, società ed enti pubblici
e privati.
L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento
o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa.
Ogni versamento deve comunque intendersi a fondo perduto; in nessun
caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, può
darsi luogo a ripartizioni o assegnazioni di somme, a qualsiasi titolo,
agli associati.
I versamenti non creano altri diritti di partecipazione trasmissibili
a terzi, neanche in caso di successione.
Art. 05. FONDATORI, SOCI, BENEFICIARI E BENEMERITI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono aderenti all'associazione:
- i fondatori
- i soci dell'associazione
- i beneficiari
L'adesione comporta il diritto di voto in assemblea per ogni tipo
di delibera.
Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione.
Sono soci dell'associazione coloro che vi aderiscono nel corso della
sua esistenza.
Sono beneficiari dell'associazione coloro ai quali vengono erogati
i servizi che l'associazione si propone di svolgere e comunque beneficiano
delle iniziative e delle risorse dell'associazione.
Sono benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti
di particolare rilevanza o che si prodighino per gli scopi statutari
pur non essendo associati. Le qualifiche sopra indicate sono tra loro
cumulabili.
Ogni socio, qualunque sia la sua qualifica o carica sociale, avrà
diritto ad un voto.
Chi intende aderire all'associazione deve farne richiesta al consiglio
direttivo, il quale dovrà provvedere in merito entro sessanta
giorni dal ricevimento della domanda.
Il recesso è ammesso in qualunque momento, previa comunicazione
dell'interessato, ed avrà efficacia dall'inizio del secondo
mese successivo alla comunicazione.
In presenza di gravi motivi il consiglio direttivo può stabilire
l'esclusione di un associato, al quale dovrà notificare tale
provvedimento con le opportune motivazioni.
Art. 06. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea degli aderenti all'associazione
- il consiglio direttivo.
Art. 07. ASSEMBLEA
L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.
L'assemblea si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto
annuale (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio).
Sono di competenza dell'assemblea:
- la nomina del consiglio direttivo, del presidente e dell'eventuale
vice presidente;
- gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- l'approvazione degli eventuali regolamenti interni proposti dal
consiglio;
- ogni decisione in merito allo scioglimento e la liquidazione dell'associazione
e la devoluzione del suo patrimonio.
L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi
lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno
cinque associati, due consiglieri o dal collegio dei revisori, se
nominato.
La convocazione è effettuata mediante posta elettronica almeno
tre giorni prima della data stabilita per l'adunanza.
L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo
o, in caso di sua assenza, dal consigliere più anziano. I verbali
saranno redatti da un segretario nominato dall'assemblea stessa.
L'assemblea sarà validamente costituita con la presenza della
maggioranza degli associati.
L'assemblea potrà validamente deliberare con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Art. 08. CONSIGLIO DIRETTIVO
L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto,
a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di cinque
membri, compresi il presidente, eventuale vice presidente. Il consiglio
direttivo nominato dall'assemblea dura in carica un triennio ed è
rieleggibile. In caso di sostituzione di uno o più consiglieri,
quelli nominati dall'assemblea in sostituzione di quelli dimissionari,
decaduti o dimessi, restano in carica fino alla scadenza dell'intero
consiglio. Nel caso in cui dovesse venire a mancare la maggioranza
del consiglio, dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea
dell'associazione per la nomina dell'intero consiglio.
Spetta pertanto al Consiglio a puro titolo semplificativo:
- stabilire le quote associative e le eventuali contribuzioni straordinarie
per particolari esigenze economiche;
- redigere e modificare il Regolamento interno dell'associazione che
non deve essere in contrasto con le norme dello Statuto;
- redigere il rendiconto economico;
- conferire incarichi e deleghe e stabilire le relative eventuali
remunerazioni;
- deliberare circa l'ammissione o l'esclusione di associati e sull'applicazione
delle sanzioni disciplinari.
I consiglieri decadono dall'incarico per:
- dimissioni
- revoca da parte dell'assemblea
- decadenza, in caso di assenza prolungata per oltre tre riunioni
del consiglio nel corso di uno stesso esercizio.
Le riunioni del consiglio vengono convocate dal presidente mediante
semplice comunicazione oppure su istanza di almeno due consiglieri,
rivolta al presidente stesso che provvederà alla convocazione.
Il consiglio può delegare le sue funzioni ad uno o più
consiglieri delegati, stabilendone la durata ed i limiti. Non sono
delegabili le funzioni relative alla predisposizione del rendiconto
previsto dall'art. 7.
Le riunioni del consiglio sono valide se costituite dalla maggioranza
dei consiglieri in carica. Il consiglio validamente costituito delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
La carica di consigliere deve intendersi di norma gratuita. Al consigliere
spettano i rimborsi delle spese sostenute, opportunamente documentate,
in ragione dell'incarico svolto in conformità con gli indirizzi
statutari deliberati dall'assemblea e dei gettoni di presenza stabiliti
dallo stesso Consiglio Direttivo.
Art. 09. PRESIDENTE
Al presidente dell'associazione spetta la firma sociale e la rappresentanza
di fronte a terzi e anche in giudizio. Su delibera del consiglio il
presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione
anche a persone estranee al consiglio.
La gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione compete al
consiglio direttivo quale organo collegiale. In casi eccezionali di
necessità ed urgenza il presidente può anche compiere
atti di ordinaria e straordinaria amministrazione anche senza delibera
del consiglio che tuttavia dovrà essere convocato con urgenza
per l'eventuale ratifica degli atti compiuti dal presidente.
Il presidente convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, cura
l'esecuzione delle delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo
dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti
e suggerisce le direttiva da sottoporre al consiglio ed all'assemblea
dell'associazione.
Il consiglio direttivo, nella sua collegialità, cura la predisposizione
dei bilanci e dei rendiconti da sottoporre all'assemblea, corredandoli
con le opportune relazioni.
Art. 10. VICE PRESIDENTE
Il vice presidente, se nominato, sostituisce il presidente in caso
di sua assenza o impedimento.
Art. 11. LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE
Oltre alle scritture contabili eventualmente prescritte dalla legge,
l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni
dell'assemblea, del consiglio direttivo, nonché il libro degli
aderenti all'associazione.
Art. 12. ESERCIZI SOCIALI E BILANCI
Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni
anno.
Entro la fine del mese di marzo di ogni anno il consiglio direttivo
è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo
da sottoporre entro il mese di aprile all'assemblea dei soci.
Art. 13. AVANZI DI GESTIONE
E' vietato distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante
la vita dell'associazione, a meno che la distribuzione non sia imposta
per disposizione di legge o effettuata a favore di altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 14. SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell'associazione, per delibera dell'assemblea
o altra causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio sociale
ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o
a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di
cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 66 salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione
del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà
rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà
secondo equità e senza formalità di procedura, dando
luogo ad un arbitrato imparziale. L'arbitro sarà scelto di
comune accordo dalle parti contendenti. In caso di disaccordo sulla
nomina dell'arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del
Tribunale di Bologna su istanza della parte più diligente.
Art. 19. LEGGE APPLICABILE
Per disciplinare ciò che non sia eventualmente previsto nel
presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di
enti contenute nel libro IV del codice civile e, in subordine, in
quelle contenute nel successivo libro V.
******
Il
presente statuto è legalmente depositato presso lo studio Dott.Bisi
Via Zacconi 14 Bologna